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STATUTO "COOP UNIONE DI TREZZO SULL'ADDA SOCIETA' COOPERATIVA"

Lo Statuto di una Cooperativa non è mai un fatto burocratico: esso rappresenta sempre la pietra miliare a cui fare riferimento per la propria storia e il proprio futuro.
Nello statuto si riflettono gli scopi e le finalità perseguite, la socialità dell’impresa, la solidarietà e la democrazia, espresse in valori e precisi impegni istituzionali.
Ogni socio, a qualsiasi livello di responsabilità e indipendentemente dal tempo della sua adesione, deve fare riferimento a questo strumento per uniformare il proprio comportamento in rapporto agli obiettivi e alle finalità di Coop Unione di Trezzo sull’Adda.
Ecco perché, nel presentare questa nostra “carta istituzionale”, aggiornata secondo i postulati del D.Lgs. n. 6/2003 e successive modificazioni, formuliamo l’auspicio che sia oggetto di attenta lettura e riflessione da parte di tutti i soci.

Titolo I
Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto

Art. 1 - Denominazione
E' costituita la società cooperativa di consumo denominata “COOP UNIONE DI TREZZO SULL’ADDA società cooperativa”.
La Cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega nazionale cooperative e mutue ed alla Associazione nazionale cooperative di consumatori.
Si conforma altresì ai principi dell’Alleanza cooperativa internazionale e si ispira alla Carta dei valori delle cooperative di consumatori.

Art. 2 - Sede
La Cooperativa ha sede nel comune di TREZZO SULL’ADDA (Milano).
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie e succursali in Italia nei modi e termini di legge.

Art. 3 - Durata
La Società avrà durata sino al 31 dicembre 2050, prorogabile a termine di legge.
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Art. 4 - Scopo sociale e oggetto
La Cooperativa si propone di:
- fornire ai consumatori, Soci e non, beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili;
- tutelare gli interessi dei consumatori, la loro salute e sicurezza anche accrescendone e migliorandone l’informazione e l’educazione attraverso apposite iniziative;
- promuovere e favorire lo sviluppo della cooperazione anche a livello internazionale;
- promuovere la cultura della pace e favorire il dialogo fra i popoli;
- promuovere ed organizzare attività e servizi culturali, ricreativi e socialmente utili;
- contribuire a tutelare l’ambiente;
- intervenire a sostegno dei Paesi in via di sviluppo e delle categorie sociali bisognose.
Per il conseguimento dei predetti scopi, la Cooperativa intende realizzare, nell’ambito di una progettualità unitaria con le altre cooperative, anche a livello europeo ed internazionale, le seguenti attività:
a) l’acquisto per la vendita al dettaglio a Soci e non Soci di generi alimentari e non, raggiungendo accordi con i fornitori per il rispetto di standard di qualità e di sicurezza dei prodotti;
b) la correlata promozione di una idonea attività di controllo di detta qualità e sicurezza dei prodotti in vendita nonché di tutela dell’ambiente avvalendosi di laboratori interni ed esterni;
c) la produzione, manipolazione e trasformazione dei beni predetti per il conseguimento dello scopo di cui al precedente punto a);
d) l’organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione.
In relazione all’attività mutualistica ed agli interessi dei Soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, la Cooperativa prevede di:
a) effettuare vantaggiose offerte riservate esclusivamente ai Soci ed ai loro familiari;
b) ripartire i ristorni secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 19;
c) stimolare e tutelare il risparmio dei Soci attraverso la raccolta di prestiti, esclusivamente finalizzata al conseguimento dell’oggetto sociale e disciplinata da apposito regolamento. E' categoricamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico;
d) assicurare una idonea informazione sull’attività sociale ed attivare la partecipazione democratica dei Soci alla vita della Cooperativa, segnatamente attraverso le Assemblee separate e le Sezioni Soci;
e) diffondere e rafforzare i principi della mutualità e solidarietà cooperativa.
Per l’attuazione degli scopi sociali la Cooperativa può stipulare i contratti e compiere le operazioni e gli atti necessari od utili.
Sempre al fine di meglio conseguire l’oggetto sociale, la Cooperativa può assumere interessenze e partecipazioni in altre società cooperative; aderire ad altri enti ed organismi economici anche con scopi consortili o fideiussori; costituire o assumere partecipazioni in società di qualsiasi tipo, anche indirettamente utili a facilitare il conseguimento dell’oggetto sociale.
La Società potrà inoltre, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico e nei limiti delle leggi vigenti, compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria comunque utili o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.
La Cooperativa potrà concedere fideiussioni e finanziamenti a società, terze e collegate, nonché prestare garanzie ipotecarie a favore di terzi sui propri beni.
La Cooperativa svolge la propria attività anche con i terzi.
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Titolo II
Soci


Art. 5 - Numero e requisiti

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere Soci i consumatori capaci di agire, le associazioni, le società e gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, con l’esclusione di quanti esercitino in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa, che siano suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza effettiva e perciòconflittuale con gli interessi e le finalità sociali.

Art. 6 - Domanda
L’aspirante Socio persona fisica presenta la domanda di ammissione contenente le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza; codice fiscale;
b) attività lavorativa effettivamente svolta;
c) ammontare della quota che si intende sottoscrivere entro i limiti stabiliti dalla legge;
d) impegno ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
La domanda di ammissione dell’aspirante Socio non persona fisica, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere la denominazione, la sede e l’attività esercitata ed è corredata dall’estratto della deliberazione dell’organo competente a richiedere l’ammissione, unitamente all’accettazione dello Statuto della Cooperativa e all’ammontare della quota da sottoscrivere.

Art. 7 - Procedura di ammissione
Accertata l’esistenza dei requisiti, l’insussistenza di cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente art. 6 il Consiglio di Amministrazione delibera l’ammissione del Socio, gliene dà comunicazione e ne cura l’annotazione nel libro dei Soci.
La delibera di rigetto, adeguatamente motivata, è comunicata entro sessanta giorni all’interessato, che può, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte nella prima adunanza successiva.
In caso di accoglimento della domanda da parte dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si conforma alla decisione Assembleare ed ammette l’aspirante Socio.
Nella relazione al bilancio, il Consiglio di Amministrazione espone le determinazioni assunte in tema di ammissione di nuovi Soci, illustrandone le ragioni.
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Art. 8 - Obblighi dei Soci
I Soci sono obbligati:
a) al versamento immediato della quota inizialmente sottoscritta e delle eventuali successive sottoscrizioni di aumento;
b) all’osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;
c) a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo e/o l’eventuale perdita dei requisiti necessari alla qualità di Socio.
I Soci partecipano altresì alla vita sociale e cooperano con i loro acquisti di beni e servizi offerti dai negozi cooperativi all’attuazione dello scambio mutualistico ed all’incremento dell’attività sociale.

Art. 9 - Diritti amministrativi dei Soci
I Soci hanno diritto di esaminare il libro dei Soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni Assembleari nonché di ottenerne estratti a loro spese.
Quando un ventesimo dei Soci lo richiede, questi hanno il diritto di esaminare per il tramite di un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se esiste.
I diritti previsti dai due precedenti commi non spettano ai Soci in mora per l’esecuzione dei conferimenti o inadempienti delle obbligazioni verso la Società.

Art. 10 - Scioglimento del rapporto sociale
Il rapporto con il Socio si scioglie per recesso, esclusione, morte e, nel caso della persona giuridica, per estinzione.

Art. 11 - Recesso
Il Socio cooperatore può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
Sono cause di recesso:
a) il non aver concorso e/o il dissenso dalle deliberazioni riguardanti il mutamento dell’oggetto sociale;
b) l’impossibilità del Socio a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) la perdita dei requisiti per l’ammissione.
Il recesso non può comunque essere parziale.
Il Socio ha l’onere di comunicare la dichiarazione di recesso alla Cooperativa con raccomandata; entro 60 giorni dalla sua ricezione il Consiglio di Amministrazione la accoglie se verifica la sussistenza dei presupposti per recedere; qualora invece ne riscontri l’insussistenza, il Consiglio non accoglie il recesso, dandone immediata comunicazione all’interessato, il quale può attivare il procedimento arbitrale entro sessanta giorni dal ricevimento.
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Art. 12 - Esclusione
L’esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci:
a) interdetti, inabilitati che abbiano subito una condanna penale che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5;
b) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti od alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
c) che, senza giustificato motivo, neppure dopo formale intimazione degli Amministratori, non eseguano entro il termine loro fissato dal Consiglio di Amministrazione i versamenti stabiliti nell’art. 6 o il pagamento di altri loro eventuali debiti verso la Cooperativa per qualsiasi altro titolo;
d) che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibili; la Cooperativa accerta l’irreperibilità tramite verifica postale e procede all’esclusione dopo aver esposto per 60 giorni nei punti vendita l’elenco dei Soci irreperibili;
e) che commettano fatti lesivi dei diritti della Cooperativa o che arrechino danni materiali o morali alla stessa;
f) che, in quanto persone giuridiche, enti o associazioni, siano posti in liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.
L’esclusione comporta la perdita immediata dei diritti spettanti ai Soci, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15.
La delibera di esclusione è comunicata con raccomandata al Socio, che può attivare il procedimento arbitrale entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 13 - Riammissione e reintegro
Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla riammissione e il reintegro dei Soci.
Non possono essere riammessi i Soci esclusi ai sensi del precedente articolo 12 lettera e). Non è dovuto il versamento di una nuova quota sociale salvo che la quota originaria sia stata già rimborsata ovvero acquisita alla riserva legale.

Art. 14 - Morte del Socio
Gli eredi hanno diritto al rimborso della quota del Socio defunto.
Se l’erede è unico ed in possesso dei requisiti necessari, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di accogliere la sua richiesta di subentrare nella partecipazione del Socio deceduto.

Art. 15 - Rimborso di quota
I Soci receduti o esclusi o gli eredi di quelli deceduti hanno diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate ed eventualmente rivalutate; è in ogni caso escluso il riconoscimento di maggiori valori a qualsiasi titolo.
Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito, decorre dall’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento deve essere corrisposto entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio e si prescrive decorsi cinque anni.
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Titolo III
Capitale sociale

Art. 16 - Capitale sociale
Il capitale sociale è variabile ed illimitato ed è costituito dall’ammontare complessivo delle quote sottoscritte e versate dai Soci.

Art. 17 - La quota
Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.
La quota è nominativa, non può essere sottoposta con effetti verso la Cooperativa ad esecuzione, pegno od altro vincolo a favore di terzi.
Essa non può essere trasferita a Soci o a terzi, fatte peraltro salve le norme di legge in materia.

Art. 18 - Bilancio
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1? gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all’Assemblea entro i termini previsti dal successivo art. 27.
Le relazioni al bilancio degli Amministratori e dei Sindaci indicano i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico.
Gli Amministratori e i Sindaci hanno l’onere di documentare nella nota integrativa al bilancio la condizione di prevalenza cioè lo svolgimento della attività della Cooperativa prevalentemente in favore dei Soci consumatori, evidenziando contabilmente che i ricavi dalle vendite dei beni ai Soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite di cui all’art. 2425 C.C., primo comma, punto A1.

Art. 19 - Ristorno
L’Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo Socio per gli acquisti di beni effettuati nell’anno, al cui volume la misura del ristorno è proporzionata.
La Cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all’attività svolta con i Soci.
Le somme complessive ripartibili ai Soci a titolo di ristorno non possono eccedere l’avanzo di gestione che la Cooperativa ha conseguito nell’anno dall’attività svolta con i Soci, al quale devono essere rapportate.
L’Assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l’aumento proporzionale della singola quota.
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Art. 20 - Utili
L’Assemblea, che approva il bilancio delibera sugli utili annuali, destinandoli:
1) in misura non inferiore al 30% a riserva legale;
2) in misura del 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell’art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.
Qualora l’Assemblea non abbia esaurito la totalità degli utili nelle predette destinazioni, può destinare il rimanente:
a) a riserva indivisibile, ordinaria o straordinaria;
b) ad aumento gratuito della quota di capitale sociale nei limiti stabiliti dal comma 3 dell’art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
c) alla corresponsione ai Soci di un dividendo in misura non superiore a quella stabilita dal successivo art. 21.

Titolo IV
Requisiti mutualistici

Art. 21
E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Art. 22
E' vietato remunerare gli strumenti finanziari, da chiunque sottoscritti, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 23
Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della Cooperativa e all’atto del suo scioglimento.

Art. 24
In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell’art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 25
Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione sono deliberate dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti personalmente o per delega.
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Titolo V
Organi sociali

Art. 26 - Assemblee
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse sono precedute dalle Assemblee separate.

Art. 27 - L’Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli Amministratori;
- nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e, sussistendo la giusta causa, provvede alla loro revoca;
- conferisce l’incarico, sentito il Collegio Sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile, e, sussistendo la giusta causa, provvede alla sua revoca;
- conferisce incarico alla Società di Revisione per la certificazione del bilancio;
- determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, fatto salvo quanto stabilito all’art. 40, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- adotta i regolamenti non costituenti parte integrante del presente Statuto elaborati dal Consiglio di Amministrazione per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa e i suoi rapporti con Soci;
- nell’anno precedente la scadenza delle rispettive cariche sociali, nomina la commissione elettorale che formerà la lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata:
a) almeno una volta all’anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale o entro i centoottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio quando particolari ragioni lo richiedano, motivate dagli Amministratori nella relazione di cui all’art. 2428 del C.C.;
b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
c) dal Collegio Sindacale, nel caso previsto dall’art. 2406 del C.C.;
d) dagli Amministratori o, in loro vece, dai Sindaci, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno il 5% dei Soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.
La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
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Art. 28 - L’Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria delibera su:
1) modificazioni dello Statuto, salvo quanto previsto al successivo art. 40;
2) nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
3) ogni altra materia attribuitale dalla legge.

Art. 29 - Costituzione e deliberazioni
L’Assemblea generale, ordinaria o straordinaria e tutte le Assemblee parziali devono essere convocate con unico avviso, contenente l’ordine del giorno, il luogo, anche diverso dal comune in cui ha sede la Società, la data e l’ora di prima e seconda convocazione, con l’intervallo di almeno 24 ore, da pubblicarsi, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione della prima Assemblea separata, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure sul quotidiano l’Unità.
In mancanza delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti i delegati di tutti i Soci aventi diritto di voto e partecipa all’Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
L’Assemblea si compone dei delegati espressi dalle Assemblee separate; possono assistervi, senza diritto di voto, anche i Soci non delegati che abbiano partecipato a queste ultime.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l’intervento di tanti delegati che rappresentino la metà più uno dei Soci della Cooperativa; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci rappresentati dai delegati presenti. Sia in prima che in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci rappresentati dai delegati presenti.
Con i medesimi quorum si costituisce e delibera l’Assemblea straordinaria, salvo quanto previsto dal precedente art. 25.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente della Cooperativa, o dal Vice Presidente; in mancanza sono presiedute da un Socio eletto a maggioranza. Il Presidente accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni ottenute da ciascun punto all’ordine del giorno nelle Assemblee separate.
L’Assemblea elegge il Segretario fra i Consiglieri d’Amministrazione o i funzionari della Cooperativa e due Scrutatori. Nelle Assemblee generali straordinarie dei delegati il notaio funge da Segretario. Il Segretario redige e sottoscrive insieme al Presidente il verbale delle deliberazioni Assembleari.
Le deliberazioni dell’Assemblea generale non conformi alla legge o al presente Statuto possono essere impugnate ai sensi dell’art. 2377 C.C. dagli Amministratori, dal Collegio Sindacale, nonché dai Soci assenti, dissenzienti, astenuti nelle Assemblee separate solo a condizione che, senza i voti espressi dai delegati nelle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.
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Art. 30 - Assemblee separate
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere preceduta da Assemblee separate, che il Consiglio di Amministrazione convoca con il medesimo avviso dell’Assemblea generale, contenente le stesse materie che vi verranno trattate, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, con intervallo di ventiquattro ore, nonché l’invito a votare per l’elezione dei delegati alla predetta Assemblea generale e per l’eventuale costituzione, rinnovo o modifica del Comitato Direttivo della medesima Sezione Soci.
Le Assemblee separate generalmente coincidono con le Assemblee delle Sezioni Soci della stessa provincia.
Il Consiglio di Amministrazione comunque, nell’intento di favorire la più ampia partecipazione può convocare più Assemblee separate nella stessa provincia; il luogo di adunanza in ogni caso non può essere esterno all’ambito territoriale in cui la Cooperativa opera.
L’Assemblea, per consentire un maggior numero di interventi, può deliberare un tempo massimo per ciascuno di essi che in ogni caso non può essere superiore a 10 minuti.
L’Assemblea separata, presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, o da un Consigliere o da un componente il Direttivo delle Sezioni Soci convocate, nomina due o quattro Scrutatori ed un Segretario scelti fra i Soci presenti o fra i funzionari della Cooperativa. Il Segretario redige il verbale contenente le deliberazioni Assembleari e lo sottoscrive insieme al Presidente. Questi accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolare costituzione dell’Assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare in verbale. Le votazioni sono palesi ed avvengono per alzata di mano, a meno che l’Assemblea non deliberi per il voto segreto.
In prima convocazione l’Assemblea separata è validamente costituita se è presente o rappresentata non meno della metà più uno dei Soci che la compongono, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 31 - Diritto di voto
Nelle Assemblee separate hanno diritto al voto i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni; ogni Socio ha un voto, qualunque sia l’ammontare della quota posseduta.
Ogni Socio ha diritto di partecipare all’Assemblea della provincia nella quale viene convocata la sua Sezione Soci di appartenenza e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Socio della stessa Sezione.
Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta; ogni Socio non può rappresentare più di 5 Soci; le deleghe sono menzionate nel processo verbale e conservate negli atti della Società.
La delega non può essere rilasciata in bianco ma deve contenere il nome del rappresentante; non possono essere delegati gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Cooperativa o di società da essa controllate.
La delega è sempre revocabile.
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Art. 32 - Delegati
I delegati eletti dalle Assemblee devono essere Soci; essi sono eletti, in ragione di un delegato ogni 30, o frazione di 30 Soci presenti, anche per delega, nell’adunanza.
Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della convocazione delle Assemblee e limitatamente alle medesime, potrà variare il numero di Soci necessario all’elezione di ciascun delegato, dandone comunicazione nell’avviso di convocazione, in modo comunque da garantire la proporzionale rappresentanza delle minoranze.
Ciascun delegato rappresenta proporzionalmente i Soci dell’Assemblea separata ed è portatore, sempre proporzionalmente e con vincolo di mandato dei voti favorevoli, contrari e astenuti di ciascuna deliberazione come risultanti dalla lettera di delega sottoscritta dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea separata.

Art. 33 - Impugnabilità delle deliberazioni
Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle Assemblee generali, ordinaria o straordinaria, cui sono preordinate.

Titolo VI
Sezioni Soci

Art. 34 - Sezioni Soci
I Soci della Cooperativa sono organizzati in Sezioni costituenti unità organiche del corpo sociale.
Le Sezioni sono costituite dal Consiglio di Amministrazione e allo stesso rispondono del loro operato.
Ogni Sezione comprende un numero di Soci non inferiore a 400. In caso di riduzione al di sotto di tale soglia il Consiglio stesso può assegnare i Soci alla Sezione più vicina.

Art. 35 - Finalità
L’istituzione delle Sezioni è finalizzata a:
a) rafforzare tra Soci il vincolo associativo tipico dell’organizzazione cooperativa per migliorare la divulgazione ed il perseguimento dei principi ed obiettivi del presente Statuto;
b) invogliare l’interesse e facilitare il coinvolgimento dei Soci nelle problematiche dell’impresa e nella predisposizione dei suoi programmi di tutela dei consumatori, promozione della mutualità e della funzione sociale della Cooperativa;
c) favorire la più ampia partecipazione dei Soci alle Assemblee separate;
d) consolidare rapporti organici del Consiglio di Amministrazione con la base sociale dislocata nel territorio.

Art. 36 - Organi
Sono organi della Sezione: l’Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente.
Modalità elettive, compiti, funzioni ed in genere l’ordinamento e l’attività delle Sezioni Soci sono disciplinati da apposito regolamento approvato dall’Assemblea ordinaria.

Art. 37 - Consiglio generale e Assemblea dei Presidenti di Sezione
Al fine di consentire la più ampia partecipazione attraverso momenti collegiali di informazione, di confronto e di proposta, sono costituiti come organismi consultivi:
- il Consiglio generale
- l’Assemblea dei Presidenti di Sezione.
Essi sono disciplinati dal regolamento di cui al precedente articolo 36.
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Titolo VII
Consiglio di Amministrazione

Art. 38 - Composizione
Il numero dei Consiglieri è determinato dall’Assemblea e non può essere inferiore a 11 né superiore a 25.
Almeno tre quarti degli Amministratori devono risultare Soci della Cooperativa.
I Consiglieri i Soci ed i mandatari degli Enti Soci, devono essere in regola con il versamento della quota sottoscritta e non devono avere comunque debiti verso la Società.
Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati decadono, gli interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi.
Dalla data di approvazione del presente atto, gli Amministratori sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi; ogni mandato si compone di tre esercizi, ai sensi del comma 2 dell’art. 2383 C.C.
Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non partecipano a quattro sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall’ufficio.
Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svolgere le attività di cui all’art. 2390 comma 1 C.C., gli Amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell’impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l’espletamento delle funzioni amministrative.
Entro trenta giorni i Consiglieri nominati procedono all’accettazione della carica, cui consegue l’iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 39 - Adunanze e deliberazioni
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno sei volte l’anno su convocazione del Presidente, il quale inoltre lo convoca quando lo ritiene necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri o da almeno un quarto dei Comitati Direttivi delle Sezioni Soci, con indicazione delle materie da trattare.
Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché vengano fornite ai Consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno.
L’avviso, che può essere inoltrato a mezzo lettera, fax, e-mail o altro strumento idoneo, deve contenere gli argomenti da trattare e pervenire ai componenti cinque giorni prima della riunione, tranne i casi di urgenza, nei quali è sufficiente un giorno.
L’adunanza è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità a voto palese, prevale la volontà del Presidente mentre la deliberazione si considera non approvata se il voto è segreto.
Il voto segreto può essere eccezionalmente adottato dal Consiglio stesso su proposta di un Consigliere quando si tratti di questioni riguardanti Amministratori, Sindaci o loro parenti o affini sino al terzo grado.
Nelle deliberazioni concernenti l’ammissione di nuovi Soci, il recesso, l’esclusione, la presenza dei componenti alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il Consiglio con apposita delibera, può estendere tale facoltà ad altre materie.
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Art. 40 - Compiti del Consiglio
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta pertanto, fra l’altro, al Consiglio di Amministrazione:
a) convocare l’Assemblea;
b) curare la esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) redigere i bilanci;
d) indicare, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio di cui all’art. 2428 C.C., i criteri specificamente seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio; illustrare, nella relazione al bilancio, le determinazioni assunte nell’ammissione di nuovi Soci e le relative ragioni;
e) ai sensi del comma 2 dell’art. 2365, provvedere agli adeguamenti del presente atto alle disposizioni normative sopravvenute;
f) deliberare, in luogo dell’Assemblea straordinaria, nella materia fallimentare di cui agli artt. 152, 161, 187, 214 r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
g) approvare i regolamenti interni che si rendono necessari a disciplinare tutti quei rapporti con i Soci non contemplati dal presente Statuto;
h) deliberare tutti i contratti, atti e operazioni necessari o utili al conseguimento dell’oggetto sociale, delegando alla stipulazione il Presidente o il Vice Presidente od uno o più altri dei propri membri con firme disgiunte o congiunte;
i) assumere e licenziare il personale dipendente fissandone le mansioni e le retribuzioni; nominare i dirigenti determinandone le attribuzioni e la retribuzione;
l) dare l’adesione della Cooperativa ad organismi consortili o ad altri enti;
m) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei Soci;
n) determinare previo parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o di incarichi sociali continuativi;
o) provvedere ai sensi dell’art. 2386 C.C. alle sostituzioni dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell’esercizio;
p) compiere qualsiasi atto e operazione di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque siano necessari od utili alla realizzazione dell’oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che per disposizioni di legge e dello Statuto, siano riservati all’Assemblea.
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Art. 41 - Presidente, Comitato Esecutivo, deleghe
Il Consiglio elegge fra i propri membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, qualora non vi abbia provveduto la Assemblea dei Soci, che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.
Può pertanto, a titolo esemplificativo: riscuotere pagamenti e rilasciare quietanze; agire e resistere in giudizio innanzi a tutte le autorità giurisdizionali ed in qualsiasi grado; operare con le pubbliche amministrazioni eventualmente servendosi a tali fini di professionisti ai quali conferisce incarico.
Previamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, può delegare il proprio potere di rappresentanza per il compimento di singoli atti ad un Vice Presidente o ad un Amministratore Delegato nonché, con procura speciale, a dipendenti della Società o a terzi.
Il Consiglio può inoltre delegare sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o eventualmente ad un Comitato Esecutivo composto da suoi membri, dettando nel contempo contenuti, limiti e modalità di esercizio della delega, ferma restando la possibilità di impartire direttive o di avocare a sé operazioni pur rientranti nella delega.
Non possono formare oggetto di delega i poteri concernenti l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei Soci nonché le decisioni incidenti sui rapporti mutualistici con i Soci nè le materie indicate dal comma 4 dell’art. 2381 C.C..
Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun Amministratore può chiedere agli organi delegati informazioni sulla gestione della Cooperativa.

Titolo VIII
Collegio Sindacale


Art. 42 - Composizione
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi; l’Assemblea inoltre nomina due Sindaci supplenti, i quali subentrano a quelli effettivi in caso di morte, rinuncia, decadenza.
Almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; se i rimanenti non sono iscritti nel predetto registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
I Sindaci ed il Presidente restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili dall’Assemblea, che ne stabilisce la retribuzione annua, determinandola all’atto della nomina e per l’intera durata dell’ufficio; possono essere revocati solo per giusta causa.

Art. 43 - Doveri del Collegio e dei Sindaci
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci, che delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
I Sindaci devono inoltre assistere alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

Art. 44 - Poteri dei Sindaci
I Sindaci possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.
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Titolo IX
Il controllo contabile

Art. 45 - Incarico, durata, revoca
Il controllo contabile è esercitato da un Revisore contabile o da una Società di Revisione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
L’Assemblea della Cooperativa, sentito il Collegio Sindacale, conferisce l’incarico, che ha durata di tre esercizi, e determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla Società di Revisione per l’intero periodo.
La revoca può avvenire solo per giusta causa.

Art. 46 - Funzioni di controllo contabile
Il soggetto cui è attribuito il controllo contabile:
a) verifica, almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
b) verifica altresì se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprime un giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato con apposita relazione. Il soggetto che esercita il controllo contabile può chiedere al Consiglio di Amministrazione documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.
Il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.
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Titolo X
Arbitrato, scioglimento e disposizioni finali

Art. 47 - Arbitrato
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro, che avrà sede presso il proprio domicilio, nominato dal Presidente dell’AIRCES - Associazione Italiana Revisori Contabili dell’Economia Sociale, il quale vi dovrà provvedere entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la Società.
L’arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L’arbitro, nel rispetto, comunque, delle norme di legge, deciderà in via rituale secondo diritto o irrituale secondo equità.
Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell’arbitro vincoleranno le parti.
Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell’arbitro.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 48 - Devoluzione patrimonio finale
In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. b);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 49 - Disposizioni finali
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i Soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, e fatto salvo quanto previsto al comma precedente, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di SPA in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
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