| REGOLAMENTO DEI DEPOSITI A RISPARMIO RACCOLTI PRESSO I SOCI FINANZIATORI In attuazione dell’art. 2 - 2° comma, lettera F) dello Statuto, le modalità di raccolta, contrattuali e per il rilascio del libretto nominativo di deposito, sono regolate come appresso:
Art. 1
Devono essere messi a disposizione dei Soci, nei locali in cui si svolge la raccolta dei fondi, fornendo loro tutti i chiarimenti richiesti, i testi dei seguenti documenti:
a) delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 (G.U. n. 58 dell’11 settembre 1994);
b) istruzioni della Banca d’Italia (G.U. n. 289 del 12 dicembre 1994);
c) articolo 2 - 2° comma, lettera F) dello Statuto sociale;
d) regolamento;
e) fogli informativi analitici.
Art. 2
1. Il Socio iscritto nel libro Soci da almeno tre mesi, all’atto della definizione del contratto di deposito, deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di accettazione delle norme e condizioni, che lo regolano e che devono essere trascritte prima della dichiarazione stessa.
2. Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al Socio unitamente al libretto nominativo ed al foglio informativo analitico.
3. L’accettazione non può essere accolta se, per effetto della somma depositata, si superasse o il limite del triplo o l’altro del quintuplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall’ultimo bilancio approvato, come disposto dai provvedimenti delle autorità monetarie richiamati dall’art. 1 lettere a) e b). Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di fissare limiti inferiori.
4. I conti di risparmio cooperativo sono nominativi ed intestati al Socio che ne ha richiesto l’apertura e, pertanto, restano intrasferibili.
Art. 3
1. I versamenti ed i rimborsi sono da effettuarsi su presentazione del libretto presso l’ufficio competente, il quale provvede alle relative annotazioni.
2. Il Socio intestatario può delegare una terza persona, purché Socia, ad effettuare le operazioni; per ciascuna persona delegabile ad operare, il Socio intestatario deve preventivamente presentare apposita richiesta su modulo predisposto dalla Cooperativa; qualora la delega non sia presentata di persona dal Socio intestatario del conto, la sua sottoscrizione deve essere autenticata. La persona delegata deve essere munita di un documento di riconoscimento non scaduto e deve depositare la propria firma.
La delega può essere revocata con comunicazione scritta del Socio intestatario inviata o consegnata alla Cooperativa e si estingue automaticamente con il decesso dello stesso Socio, con effetto dalla data in cui tale decesso sia noto alla Cooperativa.
3. L’ammontare dei finanziamenti depositati da ciascun Socio e dell’interesse relativo capitalizzato non devono superare i limiti massimi fissati dalla legge per il godimento delle agevolazioni fiscali in materia. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di fissare limiti inferiori.
4. La misura del tasso di remunerazione dei depositi a prestito del Socio che, a norma dell’art. 12 della Legge n. 127 del 17.02.1971 nonché dell’art. 13 DPR n. 601 del 29.09.1973 e successive modificazioni ed integrazioni, non può comunque superare il saggio massimo consentito dalle disposizioni vigenti, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione e resterà in vigore fino a quando questo non ritenga opportuno modificarlo con preavviso di 15 giorni e così pure i limiti ed i vincoli sono soggetti alle decisioni che possono essere prese dal Consiglio di Amministrazione.
La liquidazione verrà calcolata al 31 dicembre di ogni anno e gli interessi che risultano possono essere ritirati o capitalizzati.
Non verrà addebitata nessuna spesa di tenuta conto.
5. Per i depositi liberi il Socio o il suo delegato può chiedere rimborsi parziali o totali con l’osservanza delle seguenti modalità:
- fino a 1.000 euro (mille) con preavviso non inferiore a 24 ore.
- da 1.000 euro (mille) a 2.500 euro (duemilacinquecento) con preavviso di 3 (tre) giorni.
- oltre 2.500 euro (duemilacinquecento) con preavviso di 5 (cinque) giorni.
A tale modalità fanno eccezione quelli destinati al pagamento, per compensazione, di beni e/o di servizi forniti dalla Cooperativa al Socio.
La Cooperativa comunque si riserva, per i rimborsi con preavviso, la facoltà di pagare anche subito.
La valuta viene applicata come segue:
- versamenti: il giorno stesso dell’operazione
- prelievi: il giorno stesso dell’operazione.
I versamenti effettuati a mezzo assegno non saranno esigibili prima di 20 giorni dalla data del versamento.
Art. 4
Le operazioni di versamento e rimborsi devono essere annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato. Il Socio o il suo delegato dovrà firmare separate quietanze per le operazioni effettuate.
Art. 5
1. I libretti devono essere presentati ogni anno presso l’ufficio che li ha rilasciati per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla sezione.
Tuttavia gli stessi possono essere richiamati dalla cooperativa in ogni momento per le operazioni di controllo.
2.I conti senza movimento per un intero anno e con somme inferiori a 50 e (cinquanta) verranno accantonati in un conto a disposizione del Socio depositante senza effettuare il conteggio degli interessi e la capitalizzazione annua.
Qualora detti conti rimanessero senza movimento per 10 anni consecutivi, verranno devoluti ad attività sociali su delibera del Consiglio di Amministrazione (art. 2946 e seguenti C.C.).
Art. 6
In caso di recesso, di esclusione e di morte del Socio prestatore, la somma prestata resta a disposizione del receduto, dell’escluso e degli eredi, infruttifera dal giorno della cessazione del rapporto sociale. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell’avvenuto decesso.
Art. 7
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del libretto l’intestatario o il suo delegato deve farne denunzia scritta alla Cooperativa ed alla competente Autorità.
Art. 8
Il libretto presentato per l’estinzione o per il rinnovo è ritirato dalla Cooperativa.
Art. 9
La Cooperativa si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano il rapporto di deposito e le relative comunicazioni saranno fatte mediante avviso esposto nei locali di raccolta dei depositi. La Cooperativa si riserva altresì la facoltà di variare, anche in senso sfavorevole al Socio, le condizioni economiche riguardanti tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno comunicate all’ultimo domicilio del Socio, in conformità con quanto disposto dalla sezione III, par. 3.2 delle ripetute istr. della B.I..
Art. 10
Al Socio deve essere fornita alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.
Art. 11
Il Consiglio di Amministrazione risponde direttamente ai Soci della gestione della sezione, pur avvalendosi dei dipendenti della Cooperativa per l’amministrazione della stessa. La sezione garantisce la massima riservatezza.
Art. 12
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni emanate dal C.I.C.R. e dalla Banca d’Italia, di cui al precedente art.1.
Il regolamento stesso è stato approvato dall’Assemblea Generale ordinaria dei Soci del 27.05.1995, in sostituzione del precedente approvato in data 27.05.1989, ed entra in vigore a partire dal 01.06.1995 ed entro il 31.12.1997 come previsto dalla sezione V “disciplina transitoria” dettata dalla Banca d’Italia (G.U. n. 289 del 12.12.1994).
Art. 13
Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie.
Art. 14
La Cooperativa è regolarmente iscritta al Registro Prefettizio ed osserva inderogabilmente le clausole di cui all’art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive rettifiche, modificazioni ed integrazioni.
ΕΊ Ogni controversia fra la Cooperativa e i Soci riguardante i prestiti disciplinati dal presente regolamento è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
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